Ristrutturare un appartamento, rappresenta un’attività complessa che si articola sempre su un doppio binario: lavori e burocrazia.
Se da un lato è molto chiaro capire quali sono le varie fasi lavorative di una ristrutturazione, (come per esempio la demolizione, piuttosto che il rifacimento dell’impianto idraulico) dall’altra non è sempre chiaro quali siano le normative vigenti e gli aspetti fiscali nel campo delle ristrutturazioni.
Tra queste ci sono i bonus, ossia una serie di benefici fiscali che lo Stato riconosce a chi effettua una ristrutturazione. Utilizzarli, però, espone il contribuente ad una giusta serie di doveri che è bene conoscere prima di effettuare i lavori. A questo proposito consigliamo sempre di rivolgersi ad un professionista del settore fiscale prima di intraprendere una ristrutturazione.
Bonus edilizi, termini per i controlli
Un punto molto discusso, che fino a questo momento non aveva mai trovato grande chiarezza, era quello dei termini entro i quali il Fisco può effettuare i controlli per verificare che il contribuente abbia usufruito dei bonus nel modo corretto.
Facciamo chiarezza: i bonus ristrutturazione consentono di avere una serie di deduzioni fiscali nella dichiarazione dei redditi. La somma totale è frazionata in più anni.
Il punto è: quanto tempo ha il Fisco per effettuare i controlli?
A questa domanda finora non è stato facile rispondere, perché non era chiaro il momento da cui far partire il conteggio degli anni. Nello specifico c’era chi sosteneva che il conteggio doveva iniziare dall’anno in cui veniva fatta la ristrutturazione e chi, invece, sosteneva che doveva iniziare dall’anno in cui le somme sono state indicate in dichiarazione dei redditi.
A fare chiarezza su questa importante questione, è arrivata la sentenza della Commissione Tributaria di Lecco, con la sentenza n. 117 /1/2019, relativamente ad un ricorso presentato da un contribuente che aveva svolto i lavori per la ristrutturazione negli anni 2005 e 2006.
A novembre 2017, gli viene notificata dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di integrazione di documenti a seguito di un controllo dell’Unico 2015 (nel quale aveva detratto la decima rata delle spese sostenute durante il 2005 e la nona del 2006).
A questo punto il contribuente fa ricorso, sostenendo che la richiesta è arrivata oltre i termini previsti.
A fare da “arbitro”, quindi, è stata la CTP di Lecco chiarendo che nell’ipotesi di costi che danno diritto a una deduzione frazionata in più anni, il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate decade “il 31 dicembre del quarto anno (termine all’epoca vigente, ndr) successivo alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno fiscale in cui tali spese sono state sostenute”.