Il Decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico intitolato “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” stabilisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari.
I suddetti criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.
L’allegato 1 a tale decreto suddivide tali interventi in ristrutturazioni di primo livello e ristrutturazioni di secondo livello.
Ristrutturazioni importanti, quali interventi
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater del decreto legislativo 192/2005 (decreto attuativo delle direttive europee in materia di prestazione, rendimento ed efficienza energetica nell’edilizia), si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Gli interventi che qualificano una ristrutturazione importante sono i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo attuati sull’edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, come ad esempio il rifacimento di:
- pareti esterne
- intonaci esterni
- tetto
- impermeabilizzazione delle coperture
Per consentire una graduale applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica con particolare riferimento alle valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, gli interventi di “ristrutturazione importante” si distinguono in ristrutturazioni di primo e secondo livello.
Ristrutturazioni di primo livello
Si ha una ristrutturazione importante di primo livello quando l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.
Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello o di edifici di nuova costruzione si provvede all’installazione di sistemi di misurazione intelligente dell’energia consumata e il progettista assevera l’osservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Inoltre, in questi casi, la nomina del soggetto certificatore deve avvenire prima dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso l’amministrazione comunale competente contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla richiesta di permesso di costruire.
Ristrutturazioni di secondo livello
Quando invece l’intervento interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva siamo davanti a una ristrutturazione di secondo livello.
Nei casi di ristrutturazioni importanti di secondo livello, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- se l’intervento riguarda una porzione della copertura dell’edificio, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per la medesima porzione della copertura;
- se l’intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell’edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione si effettua per l’intera parete verticale opaca esposta a nord.