Vuoi creare un angolo di paradiso nel tuo giardino? Stai pensando di costruire una piscina ma sei spaventato dalla burocrazia? Prima di iniziare ad accarezzare l’idea è opportuno conoscere bene le leggi vigenti in materia per capire i permessi da ottenere e i tempi per la realizzazione. La normativa purtroppo non è uniforme a livello nazionale, perché molto dipende dai singoli piani regolatori dei Comuni.
A meno che non si tratti di una piscina fuori terra, di quelle gonfiabili o comunque smontabili, che quindi non hanno bisogno di autorizzazioni, la costruzione di una piscina interrata non rientra nell’edilizia libera, quindi ha bisogno di specifici permessi.
Permessi da chiedere al Comune
Prima ancora di spendere tempo, denaro ed energie con preventivi e progetti, il consiglio è quello di chiedere all’ufficio tecnico del Comune dove dovrebbe sorgere la piscina se ci sono eventuali vincoli paesaggistici o ambientali e che cosa stabilisce il piano regolatore.
La normativa riguardante la costruzione delle piscine per uso privato può infatti variare da Comune a Comune, anche se in linea di massima si avrà sempre bisogno di una Dia (Dichiarazione di Inizio Attività, oggi chiamata SCIA ossia Segnalazione Certificata di Inizio Attività). A volte la Dia non è sufficiente e si ha bisogno di un permesso di costruire (ex concessione edilizia artt. 10-21 TUE).
Le pronunce della Cassazione
A questo proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza 1913/2019 della III sezione Penale ha stabilito che la piscina crea nuova volumetria e per questo si qualifica come nuova costruzione. Non solo. I giudici di Piazza Cavour hanno anche aggiunto che nel caso in cui si voglia realizzare la struttura in una zona vincolata, bisogna dotarsi anche dell’autorizzazione paesaggistica. Senza permessi, si avrà l’obbligo di ripristinare lo stato del luogo; si potrà evitare la demolizione se l’opera rispetterà determinati limiti e se l’autorità amministrativa stabilirà la sua compatibilità con il paesaggio secondo quanto previsto dall’articolo 167 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).
Prima ancora, la stessa Cassazione, nel 2004 con la sentenza 19034/2004 della III sezione penale, aveva stabilito che “sono subordinati al preventivo rilascio del permesso a costruire non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo non edificato”. Quindi anche le piscine. (Fonte: Abientediritto.it)
Quando è possibile presentare la SCIA
Per la realizzazione della piscina, è sufficiente presentare la Scia se la sua fattibilità rispetta i regolamenti edilizi del sito. Non è possibile invece, se si è in presenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici oppure dove esiste rischio sismico e dove le regioni prevedono un permesso alternativo al permesso per costruire (una DIA superiore).
La costruzione di una piscina inoltre richiede sempre il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 873 e seguenti del Codice civile in materia di costruzione e confini. (Fonte: ricercagiuridica.com)
I tempi per i permessi
Quando la costruzione della piscina richiede il permesso per costruire è soggetta agli oneri di urbanizzazione e quindi a quanto stabilito dall’articolo 20 della legge 380/2001.
In genere i tempi per ottenere una risposta dal Comune variano a seconda degli abitanti: si va da 90 a 150 giorni per i centri più grandi, trascorsi i quali vige la legge sul silenzio assenso (106/2011). Quindi, pagati gli oneri di urbanizzazione, si comunica al comune l’inizio dei lavori.
Photo credits: Piscine Castiglione