Come già affrontato nell’articolo CIL, CILA, SCIA e DIA: facciamo chiarezza, le normative nel settore dell’edilizia possono essere veramente complicate e difficili da interpretare. Il codice di riferimento per la normativa concernente il settore edile è il d.P.R. n. 380 del 2001, comunemente chiamato Testo unico dell’edilizia. In questo articolo vedremo 10 interventi che possono essere svolti senza alcun obbligo di Comunicazione Inizio Lavori o Dichiarazione di Inizio Attività.
Premessa
Nonostante si tratti di edilizia libera, quindi di lavori teoricamente “liberi di essere eseguiti” e non soggetti a obblighi burocratici, è importante tenere conto di normative superiori che potrebbero essere in contrasto con il testo unico dell’edilizia. A tal proposito è fondamentale accertarsi che gli interventi che si desidera eseguire non siano proibiti da normative urbanistiche comunali o discipline superiori in materia di edilizia, quali norme antincendio, antisismiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di quelle relative all’efficienza energetica o delle disposizioni riguardanti la tutela dei beni culturali e del paesaggio. Per esempio, volendo costruire una piccola serra in centro a Bressanone (attività consentita senza obbligo di CIL, CILA, SCIA e DIA), bisogna prima accertarsi che non vi sia un regolamento comunale che impedisca la realizzazione di un suddetto intervento nei centri storici.
I 10 interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo
L’edilizia libera è trattatta all’articolo 6 del testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001). Salvo le eccezioni indicate precedentemente, per questi 10 interventi potete dormire sogni tranquilli senza dovervi districare nelle complicate modulistiche del settore:
- Interventi di manutenzione ordinaria, ossia “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;
- Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica inferiore a 12 kW.
- Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche, purché non comportino la realizzazione di ascensori esterni, o di altri lavori che alterino la sagoma dell’edificio;
- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, purché non si tratti di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano effettuate in zone esterne al centro edificato;
- Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- Serre mobili stagionali, purché funzionali allo svolgimento dell’attività agricola e sprovviste di strutture in muratura;
- Opere dirette a soddisfare esigenze temporanee, purché vengano immediatamente rimosse al cessare della necessità (entro un termine non superiore a novanta giorni);
- Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta che siano contenute entro l’indice di permeabilità (compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati ecc);
- Pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, purché realizzati al di fuori della c.d. Zona A stabilita nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, ossia al di fuori de “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;
- Aree ludiche senza fini di lucro, compresi gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.