Il 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza dovuta al Covid19. Nel decreto, insieme a misure riguardanti la salute, il sostegno al lavoro e le politiche sociali, sono presenti misure di incentivo e semplificazione fiscale.
In particolare, nel campo dell’edilizia, le disposizioni del decreto riguardanti le detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ossia la cosiddetta prima casa.
Vediamo cosa prevede il nuovo decreto e come funziona la cessione del credito per ecobonus e sismabonus.
Ecobonus e sismabonus, cosa prevede il nuovo decreto
Nel testo del nuovo decreto vengono aumentate le detrazioni fiscali previste in precedenti provvedimenti conosciuti come ecobonuse sismabonus.
Misura e tempi delle detrazioni
Con le nuove previsioni, la detrazione spetta nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus 2020), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici.
Con questo provvedimento la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica passa dal 65% al 110% e viene prevista la ripartizione tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, non più in 10 come nella previsione della legge di bilancio.
L’incentivo per interventi di adeguamento sismico passa invece dal 50% al 110%, mantenendo la ripartizione in 5 quote annuali.
Requisiti ulteriori per ottenere l’agevolazione fiscale
Per accedere alla detrazione bisogna tuttavia rispettare un ulteriore requisito non previsto nella legge di bilancio 2020: il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, quando questo non risulta possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il passaggio di classe va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato.
Anche la detrazione del 110% delle spese relative agli interventi antisismici deve rispondere ad un ulteriore requisito rispetto al classico sismabonus: la stipula di una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Cessione del credito, cos’è e come funziona
Nel decreto è prevista la possibilità di cessione del credito di imposta.
Vediamo come funziona la cessione del credito ecobonus e sismabonus.
Per gli interventi suddetti, al posto della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, o anche per la trasformazione in un credito di imposta.
Per optare per la cessione del credito sismabonus ed ecobonus il contribuente dovrà richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dal CAF. La comunicazione dell’opzione andrà fatta in via telematica secondo modalità ancora da definire.
Cessione del credito e relazioni tecniche
A corredo della comunicazione per l’opzione per la cessione o per lo sconto sarà necessario:
- per la cessione del credito per risparmio energetico, l’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti prodotta da tecnici specializzati e la relativa trasmissione telematica all’ENEA;
- per la cessione del credito sismabonus privati, l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ad opera di professionisti che attestano altresì la congruità delle spese sostenute.
Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra le spese detraibili.