In base alla guida che accompagna la circolare 3/E pubblicata nel marzo 2016 dall’Agenzia delle Entrate, il governo ha prorogato per un altro anno la detrazione fiscale del 50% destinata alle ristrutturazioni edilizie. La possibilità di ammortizzare le spese legate a questo tipo di lavori, è una formula che continua a essere riproposta con successo a partire dal 1° gennaio 2012, quando è stato emanato il Decreto Crescita (d.l. 83/2012).
Come si usufruisce della detrazione?
Verso la semplificazione
Le procedure volte all’ottenimento della detrazione fiscale del 50% siano state via via snellite. Citiamo, a titolo di esempio gli obblighi decaduti rispetto agli anni precedenti:
- l’invio della comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate
- l’indicazione in fattura, da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione, del valore di manodopera come voce distinta
- l’invio della notifica di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Nonostante ciò, se si vuole ottenere lo sgravio fiscale del 50%, occorre comunque adempiere e degli obblighi ben precisi.
Gli obblighi che permangono
Tra gli obblighi da rispettare ricordiamo:
- l’indicazione, sulla dichiarazione dei redditi, dei dati catastali identificativi dell’immobile soggetto a ristrutturazione
- qualora i lavori siano stati eseguiti dal detentore, si aggiunge l’indicazione degli estremi di registrazione dell’atto che ne certifica il titolo e tutti gli altri dati necessari per il controllo della detrazione 50%.
La documentazione da conservare
Il contribuente che desideri avvalersi della detrazione 50% è tenuto a conservare ed esibire, su richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, non solo i documenti elencati nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, ma anche quelli seguenti:
- domanda di accatastamento (qualora l’immobile sottoposto a ristrutturazione non sia ancora censito al Catasto Fabbricati);
- ricevuta del pagamento dell’ICI (nel caso in cui sia dovuta);
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori assieme alla tabella millesimale di ripartizione delle spese (se si interviene su parti comuni di condomini);
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione della ristrutturazione, per interventi effettuati da un detentore dell’immobile diverso dai familiari conviventi;
- abilitazioni amministrative previste dalla vigente legislazione edilizia in merito alla tipologia di lavori da realizzare, oppure, qualora la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove apporre la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi realizzati sono compresi tra quelli agevolabili;
- fatture e ricevute attestanti le spese sostenute;
- ricevute di bonifici di pagamento;
- eventuale comunicazione all’Asl.
La comunicazione alla Asl
In alcuni casi, per garantirsi la detrazione del 50%, un documento dovrà essere inviato alla Asl competente per il territorio con raccomandata A.R., munito dei seguenti dettagli:
- generalità del committente dei lavori;
- ubicazione del cantiere;
- natura dell’intervento progettato;
- dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e assunzione di responsabilità da parte della stessa;
- data di avvio dell’intervento di recupero.
Pagamento con bonifico: le istruzioni
Nella documentazione per la detrazione vanno inseriti tutti i pagamenti, da eseguire tramite bonifico bancario. Si fa eccezione solo per le spese che non prevedono il bonifico quale forma di pagamento (come gli oneri di urbanizzazione, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e le imposte di bollo).
Nel bonifico si deve indicare la causale del versamento, il C.F. del soggetto che paga, quello del beneficiario del pagamento o la sua P.I.
Come ovvio, tali documenti devono essere intestati alle persone che usufruiscono della detrazione, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici finanziari che si occupano delle loro dichiarazioni dei redditi.
Nel caso in cui si ristrutturino delle parti comuni in condomini, sul bonifico, in aggiunta al codice fiscale del condominio, si è tenuti a specificare anche dell’amministratore o del condomino che effettua il pagamento.