Districarsi tra queste sigle, che indicano diversi tipi di procedure autorizzative, è una vera impresa. Noi di Idea Casa Plan vi offriamo di seguito la chiave per interpretarle.
Gli interventi edilizi
Per capire quale tipo di procedura autorizzativa mettere in atto, è necessario individuare il tipo di intervento che si sta per mettere a punto.
È il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/2001), all’articolo 3, a definire i vari tipi di interventi edilizi, suddividendoli in:
- interventi di manutenzione ordinaria (che interessano opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, misure per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti);
- interventi di manutenzione straordinaria (ovvero opere e modifiche attuate per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli immobili, nonché funzionali alla realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, insieme al frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, a patto che non vadano ad alterare la volumetria complessiva degli edifici e non implichino modifiche delle destinazioni di uso);
- interventi di restauro e di risanamento conservativo (per conservare l’organismo edilizio e garantirne la funzionalità tramite interventi come consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari alle esigenze dell’uso, eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio, ecc.);
- interventi di ristrutturazione edilizia (quali determinate demolizioni, ricostruzioni, eliminazione, ristrutturazioni interni, ristrutturazioni esterni, modifica o inserimento di nuovi elementi e/o impianti);
- interventi di nuova costruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non rientrano nelle categorie fin qui elencate;
- interventi di ristrutturazione urbanistica tali da sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro differente, che prevede un insieme sistematico di interventi edilizi, comprendenti anche la modificazione del disegno di lotti, isolati e rete stradale.
La Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.)
Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, la legge non contempla nessun obbligo di comunicazione da parte di chi decide di intervenire. Nonostante ciò, certi Comuni stabiliscono per questi interventi almeno l’invio di una semplice comunicazione e, alcuni di essi, addirittura stabiliscono che venga redatta seguendo la modulistica unificata prevista (C.I.L.).
Nel dettaglio, la Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) è richiesta per interventi quali:
- opere di carattere temporaneo (con termine massimo di 90 giorni);
- opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni (come aree di sosta, intercapedini totalmente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, ecc.);
- pannelli fotovoltaici e solari per edifici, ma che esulano dalla zona A (di cui si legge al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
- aree ludiche prive di fini di lucro ed elementi di arredo delle aree di pertinenza degli edifici.
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, che tuttavia non prevedono interventi sulle strutture, viene richiesta la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) per ottenere la quale ci si deve rivolgere a un tecnico abilitato. Sarà suo compito, mediante una relazione apposita, attestare che l’intervento sia conforme non solo alle norme vigenti in materia, ma anche alla strumentazione urbanistica locale, allegando gli elaborati di progetto che lo descrivono.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Se l’intervento di manutenzione straordinaria da effettuare non rientra tra quelli per i quali basta una C.I.L.A) si sarà tenuti a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). Quest’ultima viene richiesta anche nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
La S.C.I.A. è stata introdotta per sostituire la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), che rimane però in vigore come procedimento alternativo al permesso di costruire, nei casi elencati di seguito:
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, nel caso in cui siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati;
- interventi di nuova costruzione disciplinati da piani urbanistici generali che contengano però delle precise disposizioni plano volumetriche;
- interventi di ristrutturazione contemplati dall’art. 10 del T.U., comportanti quindi variazioni volumetriche tali da richiedere il permesso di costruire.
Quest’ultimo, infatti, si richiede nel caso di interventi edilizi massicci, come per esempio nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni urbanistiche.