Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il cosiddetto Superbonus consente di fruire di una detrazione del 110% delle spese e va ad aggiungersi alle agevolazioni già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese, ossia Ecobonus e Sismabonus.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità.
Cos’è il visto di conformità
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale, attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a trasmetterla all’Agenzia delle entrate.
Visto di conformità ed Ecobonus
Ai fini dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ecobonus, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Come ottenere il visto di conformità, i professionisti abilitati
Possono rilasciare il visto di conformità:
- Professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
- soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
- artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF)
Per esercitare tale facoltà, i professionisti hanno presentato, alle Direzioni Regionali, l’apposita comunicazione prevista dalla norma.
La lista dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali può essere consultata sul sito dell’Agenzia delle Entrate selezionando l’opzione “professionisti abilitati”.
La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
- l’indirizzo ossia il luogo di svolgimento dell’attività;
- la denominazione dello studio associato, in caso di svolgimento dell’attività in forma associata;
- la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell’attività;
- l’eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.