Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie riveste grande importanza la tipologia di intervento che viene messo in atto sull’immobile.
Ristrutturazioni rilevanti definizione. Per “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante” si intende l’edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.
Vediamo quali sono quindi le caratteristiche che devono avere gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.
Efficienza energetica e ristrutturazioni rilevanti
In base a quanto previsto nel decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.
Ristrutturazione rilevante cosa si intende. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria.
Le percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento sono differenti a seconda del periodo:
- il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;
- il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2018.
Per gli edifici pubblici tali obblighi sono incrementati del 10%.
Eccezioni e diversificazioni
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione sopracitati deve essere evidenziata dal progettista in una relazione tecnica dettagliata che esamini la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
Due sono i casi in cui queste percentuali possono variare:
- le soglie sono ridotte del 50% nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori previsti nel decreto.
Inoltre esistono anche categorie di immobili escluse da tale obbligo:- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.
Incentivi statali, risparmio energetico e ristrutturazioni rilevanti
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi sopracitati accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.
Questo significa che per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante che rispettino unicamente le percentuali previste nel decreto non è possibile usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus.
L’agevolazione sarà quindi fruibile solo per quanto riguarda l’ulteriore quota di risparmio energetico che viene conseguita tramite gli interventi posti in essere in sede di ristrutturazione rilevante.