In base al decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, per ogni intervento di edilizia deve essere individuato l’eventuale procedimento di autorizzazione, segnalazione o comunicazione in relazione all’entità e alla natura delle opere da porre in essere.
Per sapere a quale regime amministrativo, ossia se è sottoposto a comunicazione, autorizzazione o altro, appartiene un determinato intervento di edilizia bisogna individuarne la natura.
Vediamo la differenza tra ristrutturazione edilizia leggera e pesante.
Manutenzione straordinaria e ristrutturazione: differenze e regime amministrativo
Innanzitutto, bisogna fare una distinzione tra manutenzione straordinaria leggera e ristrutturazione edilizia leggera.
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria leggera.
Si tratta di interventi che:
- non alterano la volumetria complessiva degli edifici
- non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso
- non modifichino la sagoma e i prospetti dell’edificio
- non riguardino le parti strutturali dell’edificio
Per questi interventi è necessaria la presentazione della CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Ristrutturazione edilizia leggera, quali interventi
Per ristrutturazione edilizia semplice o leggera si intendono invece gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Esempi di ristrutturazione edilizia leggera sono gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Per esclusione, un intervento di ristrutturazione edilizia leggera è tale quando:
- non presenti i caratteri della ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell’edificio preesistente) e che
- non presenti i caratteri della ristrutturazione pesante, ossia:
- non aumenti il volume complessivo;
- non modifichi la sagoma di edifici vincolati;
- non modifichi i prospetti dell’edificio;
- non comporti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia leggera è necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Ristrutturazione, manutenzione e risanamento pesanti
Necessitano della SCIA anche gli interventi di manutenzione straordinaria pesante, ossia le opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio, e gli interventi di restauro e risanamento conservativo pesante, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell’edificio.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, oppure che comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso, rientrano fra gli interventi di ristrutturazione pesante.
Caratteristiche di questi interventi sono:
- non prevedere la completa demolizione dell’edificio esistente
- comportare:
- un aumento del volume complessivo;
- modifiche al prospetto dell’edificio;
- cambio d’uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.