Il decreto legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contiene anche specifiche misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.
In particolare all’articolo 99 del decreto è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori stessi, trasmetta la notifica preliminare all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto, territorialmente competenti.
Una copia della notifica preliminare deve essere trasmessa, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, all’Amministrazione concedente; un’altra copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere in questione e custodita a disposizione degli organi di vigilanza.
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Ma quando è necessaria la notifica preliminare cantiere?
Quando serve la notifica preliminare
L’obbligo di notifica preliminare è sancito per:
- i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- i cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella categoria di cui sopra per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- i cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Notifica preliminare nella Provincia Autonoma di Bolzano
Per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano dall’aprile 2018 la notifica preliminare di cantiere può essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche.
Il mittente della notifica preliminare di cantiere (committente, responsabile dei lavori o libero professionista incaricato) deve preventivamente e una sola volta registrarsi presso la piattaforma messa a disposizione dalla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano per ottenere le credenziali di accesso. Dopo l’avvenuta registrazione per le credenziali di accesso non è necessario presentare ulteriori documenti.
La notifica cantieri vera e propria può essere effettuata dopo l’inserimento delle credenziali di accesso (username e password) tramite l’inserimento delle necessarie informazioni.
Per una compilazione più celere e una uniformità di dati gli utenti possono richiamare per alcuni campi informazioni già presenti nella banca dati oppure riprendere proprie notifiche preliminari di cantiere per modificarle.
Qualora venga richiesta la concessione di agevolazioni fiscali e/o di altre sovvenzioni pubbliche la ricevuta della notifica preliminare di cantiere deve essere, secondo le istruzioni dell’Amministrazione competente, anche allegata alla relativa domanda, esibita in caso di controlli e conservata per il tempo previsto.
Contenuto della notifica
In base a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare all’Allegato XII che fa riferimento all’articolo 99 del decreto 81/08, la notifica preliminare quando serve deve contenere i seguenti dati:
- Data della comunicazione;
- Indirizzo del cantiere;
- Elementi identificativi quali nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del committente, del responsabile dei lavori e del coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera;
- Natura dell’opera;
- Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
- Durata presunta dei lavori in cantiere;
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere con gli estremi per l’identificazione, quali codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
- Ammontare complessivo presunto dei lavori in euro.