Molto spesso si è portati a pensare che per effettuare piccoli lavori all’interno dell’abitazione privata non ci sia bisogno di nessuna pratica burocratica.
“Devo solo spostare un muro in cartongesso” oppure “restringo un po’ la stanza per fare il secondo bagno”. Quante volte abbiamo sentito dire frasi del genere?
La verità è che ogni intervento che si vuole realizzare all’interno dell’abitazione deve essere valutato per essere classificato per capire se necessita di essere comunicato o autorizzato.
In fase di ristrutturazione l’entità dei lavori può essere diversa. Vediamo in che categoria ricadono specifici lavori di ristrutturazione e quali sono i documenti per la ristrutturazione del bagno necessari per effettuarli.
Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria del bagno
Per capire sotto quale categoria rientra un particolare intervento, e quindi di quali documenti bisogna fornirsi, è necessario fare riferimento al Testo Unico dell’Edilizia che distingue tra:
- interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, come ad esempio la sostituzione di pavimenti, piastrelle e sanitari o di un tubo rotto, purché non apporti modifiche all’impianto;
- interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, come lo spostamento di pareti non portanti e il rifacimento dell’impianto idraulico;
In merito ai documenti per ristrutturazione bagno 2020, gli interventi di manutenzione ordinaria non necessitano di alcuna comunicazione o autorizzazione per essere effettuati.
Interventi di manutenzione straordinaria e CILA
Gli interventi di manutenzione straordinaria, invece, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
Inoltre tale comunicazione contiene i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
SCIA: quando va presentata
Nel Testo Unico dell’Edilizia sono presenti altre tipologie di interventi:
- interventi di restauro e di risanamento conservativo ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso;
- interventi di ristrutturazione edilizia: quali determinate demolizioni, ricostruzioni, eliminazione, ristrutturazioni interni, ristrutturazioni esterni, modifica o inserimento di nuovi elementi e/o impianti.
Per la realizzazione di questi interventi è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Questo documento sostituisce la CILA, quando l’intervento riguarda opere che insistono su elementi strutturali.
Mentre gli interventi di nuova costruzione e gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sono soggetti a permesso di costruire.