Sul finire del secolo scorso la situazione edilizia in Italia destava molte preoccupazioni in quanto numerosi erano i casi di costruzioni realizzate in violazione delle norme in materia di edilizia.
Per questo motivo, nel tempo, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia e a sanare le situazioni di abusivismo con la previsione del condono edilizio in tre momenti: nel 1985 con la legge n. 47, nel 1994 con la legge n. 724 e infine nel 2003 con la legge n. 326.
Il condono edilizio disciplinato in queste norme è stato attivo nelle finestre temporali previste dalle leggi richiamate e non richiedeva la conformità dell’opera alle norme in materia edilizia.
Differente dal condono è la sanatoria, meglio definita come accertamento di conformità.
Scopo e ambito di applicazione del condono
Lo scopo del condono e della sanatoria è lo stesso: porre rimedio all’esecuzione di opere realizzate in contrasto con le norme urbanistiche, sottraendosi alle pene previste per l’illecito commesso.
Qual è quindi la differenza tra condono e sanatoria?
Il condono edilizio è un provvedimento che permette di sanare, previa autodenuncia, fenomeni di abusivismo maturati in ambito edile in violazione delle regole di costruzione, ampliamento o modifica.
Questo provvedimento è tuttavia previsto da leggi speciali che di volta in volta ne stabiliscono l’oggetto specifico e, per sua natura, è un provvedimento limitato nel tempo: ha quindi un termine iniziale e uno finale.
Sanatoria edilizia e rispetto della doppia conformità
La sanatoria edilizia è invece un provvedimento amministrativo previsto dall’articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ossia il cosiddetto Testo Unico dell’Edilizia.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, possono ottenere il permesso in sanatoria.
La condizione principale affinché si possa beneficiare della sanatoria risiede nella necessità che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
Decreto Rilancio e prossimo condono
A quando il prossimo condono edilizio? Nella bozza del cosiddetto Decreto Rilancio, il decreto legge varato a maggio recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, c’era l’idea di prevedere un nuovo condono edilizio 2020.
La misura tuttavia non è comparsa poi nel testo finale del provvedimento e, come in altre circostanze in cui l’argomento era tornato in discussione, nulla è stato previsto in merito.
Trattandosi di una misura straordinaria, non è consigliabile attendere il prossimo condono per sanare una difformità edilizia. Per regolarizzare le costruzioni realizzate o modificate in assenza dei prescritti permessi o autorizzazioni è invece opportuno verificare se ricorrono i requisiti per ottenere un permesso in sanatoria.