La concessione edilizia, ossia l’autorizzazione amministrativa a costruire, venne introdotta con la legge n. 10 del 28 gennaio 1977, ma con il Testo Unico del 2001 (che nel corso degli anni è stato oggetto di numerose revisioni) è stata sostituita dal permesso di costruire.
Oltre all’introduzione di nuove previsioni, come ad esempio il silenzio assenso per il rilascio, si è voluto ribadire che il diritto a edificare è un potere già compreso nelle facoltà del proprietario e non una concessione dello Stato, anche se da quest’ultimo regolata.
Concessione edilizia, quando è obbligatoria
Sono subordinati a permesso di costruire le nuove costruzioni o gli interventi quali ad esempio quelli di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli artistici o paesaggistici.
In ogni caso le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire.
Sono invece eseguiti senza alcun titolo abilitativo ad esempio gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche o alla predisposizione di pannelli solari o fotovoltaici a servizio degli edifici.
Per questi interventi l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Costruire una casa senza concessione edilizia prevede la sanzione dell’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
Come richiedere la concessione edilizia
A norma del T.U. dell’edilizia, le amministrazioni comunali provvedono a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso.
Concessione edilizia, come richiederla. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente entro il termine di trenta giorni dalla proposta.
Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.
Efficacia temporale e costi della concessione edilizia
Per quanto riguarda la durata della concessione edilizia, nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
In merito ai costi della concessione edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il contributo di costruzione non è dovuto ad esempio per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.