E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il provvedimento che dà attuazione a quanto previsto nel Decreto Crescita (Dl n. 34/2019) relativamente all’Ecobonus e Sismabonus.
Nello specifico sono riportate le modalità per esercitare l’opzione dello sconto in fattura.
Per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, da ora si può scegliere se richiedere un contributo di pari importo che viene anticipato direttamente ditta che effettua i lavori sotto forma di sconto.
Proprio quest’ultimo aspetto, ossia il fatto che le ditte si facciano carico di “anticipare” il contributo, è stato al centro di una serie di critiche da parte di alcune associazioni di categoria, preoccupate che il provvedimento vada a gravare sulle piccole e medie imprese a favore dei soggetti più grandi in grado di “sopportare” il carico derivante dall’anticipo dello sconto.
Come comunicare la pratica per lo sconto in fattura.
La pratica va trasmessa sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (è stata predisposta un’area dedicata) entro, e non oltre, il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui vengono sostenute le spese oggetto delle detrazioni.
Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e può essere presentata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto è lo sconto in fattura?
Lo sconto previsto dall’Eco e Sisma Bonus è pari alla detrazione che spetta per gli interventi effettuati.
La detrazione in questione, infatti, va calcolata in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, comprensive dell’importo che non è stato corrisposto alla ditta che ha svolto i lavori a seguito del fatto che si è usufruito sconto in fattura.
Come recupera lo sconto il fornitore.
La ditta che ha emesso lo sconto in fattura potrà recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta.
Come prima cosa il fornitore deve confermare che il cliente ha usufruito delle detrazioni e attestare l’emissione dello sconto utilizzando l’area riservata presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Dopodiché deve trasmettere l’apposito modello 24 (sempre per via telematica). La somma in questione può essere utilizzata esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata data la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per lo sconto in fattura, in cinque quote annuali di pari importo.
E’ bene sottolineare che la quota di credito che non viene utilizzata durante l’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Il fornitore può cedere il credito?
La via della compensazione non è l’unica prevista dal provvedimento, esiste un’alternativa.
Oltre all’utilizzo in compensazione, infatti, la ditta che non compensa lo sconto può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori (anche indiretti di beni o servizi), ma questi ultimi non possono procedere ad ulteriori cessioni del credito in questione.
A questo proposito va evidenziato che non è possibile cedere il credito d’imposta agli istituti di credito e intermediari finanziari, o alle amministrazioni pubbliche in linea con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Anche in questo caso la cessione deve essere comunicata dal fornitore tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il fornitore che riceve il credito d’imposta, può utilizzarlo in compensazione (sempre tramite modello 24) esattamente come previsto per il fornitore che gli ha ceduto il credito. Dopo l’accettazione della cessione, deve effettuare la pratica con le stesse funzionalità.