Negli ultimi anni la materia delle agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio ha subito numerosi aggiornamenti.
Il decreto Rilancio del 19 maggio 2020, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Tale agevolazione è meglio conosciuta con il nome di Superbonus.
La successiva legge di bilancio del 2021 ha poi prorogato il termine per accedere al bonus, inizialmente stabilito al 31 dicembre 2021, al 30 giugno 2022 e, in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023.
Nella stessa legge sono state introdotte rilevanti modifiche quali la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi, il cosiddetto sconto in fattura, o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
CILA-S e decreto Semplificazioni
Importanti novità sono state poi introdotte dal decreto legge n. 77/2021, meglio noto come “decreto Semplificazioni”. Tra queste, la possibilità di realizzare gli interventi (con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione) mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e l’individuazione dei casi in cui si verifica la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001, ossia in caso di interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso oppure sulla base di un titolo successivamente annullato.
Il decreto legge n. 77/2021 ha introdotto importanti semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione degli interventi. In particolare, è stato previsto che gli interventi che danno diritto al Superbonus, compresi quelli riguardanti le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono “manutenzione straordinaria” e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), la cosiddetta CILAS Superbonus.
Cosa cambia con la nuova CILA-S
Nella CILAS devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, oppure va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001.
Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:
- la mancata presentazione della CILA
- realizzazione degli interventi in difformità della CILA
- l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
- la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
Le novità introdotte con la CILA-S
Anche con l’entrata in vigore delle norme sulla nuova Cila-S, resta comunque impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell’intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Infine, alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).
Per gli interventi già avviati prima dell’attivazione del nuovo modello è possibile sia proseguire con la procedura già in essere sia con la presentazione della CILA Superbonus.