La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante segnalazione certificata, meglio nota come certificato di agibilità o abitabilità.
Chi deve richiederlo e per quali edifici?
Vediamo nello specifico cos’è il certificato di agibilità e la normativa di riferimento.
Quando va presentato e da chi
Il certificato di agibilità va presentato entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento edilizio.
Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata ai fini dell’agibilità per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici stessi e degli impianti negli stessi installati.
In questi casi la mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
Altri casi in cui è richiesto il certificato di agibilità
Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La segnalazione certificata può essere presentata, anche in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato in Conferenza unificata.
Documentazione necessaria
Il certificato di agibilità è corredato dalla seguente documentazione:
- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato;
- certificato di collaudo statico di cui all’articolo oppure dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico previste dalla normativa vigente oppure, quando previsto, certificato di collaudo degli stessi.
Certificato di agibilità e bonus ristrutturazione
L’assenza del certificato per l’agibilità casa non inficia la possibilità di usufruire del Superbonus 110%, l’agevolazione fiscale introdotta dal Decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta a un contribuente proprietario di un immobile sprovvisto di certificato di agibilità, ha specificato che l’accertamento delle condizioni previste ai fini dell’applicazione della normativa sul certificato di agibilità spetta al Comune o ad altro Ente territoriale competente.
Per quel che compete l’Agenzia, questa ha espresso parere positivo sull’accesso alle detrazioni fiscali previste nel Decreto Rilancio, fermo restando l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione e la presenza dei requisiti specifici previsti dalla normativa.