Hai bisogno di installare una nuova canna fumaria ad uso esclusivo nel tuo condominio? Ecco la normativa in materia di canna fumaria in condominio per stabilire se e come puoi effettuare l’installazione.
Canna fumaria ad uso esclusivo
La canna fumaria è un condotto che serve a trasportare all’esterno i fumi che vengono prodotti all’interno dell’abitazione. Può essere di proprietà esclusiva di un solo condomino oppure appartenere a tutti i condomini e quindi essere destinata alluso condiviso.
Se stai pensando all’installazione di una canna fumaria in condominio ad uso esclusivo, in merito al muro perimetrale di appoggio, l’articolo 1102 del Codice civile sancisce che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Canna fumaria condominio: le distanze prescritte dalla legge
Esiste una presunzione di nocività in capo ai fumi trasportati dalla canna fumaria che fa rientrare la stessa all’interno della normativa prevista nell’articolo 890 del Codice civile che stabilisce la necessità di osservare le distanze per preservare salubrità e sicurezza.
Inoltre, secondo la Cassazione non può essere installata una canna fumaria in condominio ad uso esclusivo di un solo condomino che riduca la visuale di altri condomini in modo apprezzabile, a danno quindi delle vedute situate sullo stesso muro e quindi in violazione del già menzionato articolo 1102 del Codice civile.
Per questi motivi, in applicazione dell’articolo 906 del Codice civile, la distanza legale di una canna fumaria ad uso esclusivo dai balconi di altri condomini, non può essere inferiore a settantacinque centimetri.
Canna fumaria ad uso esclusivo, è necessaria l’autorizzazione?
La Cassazione ha stabilito che è consentito il passaggio di una canna fumaria di proprietà esclusiva su muro comune ed anche all’interno di esso purché:
- non siano alterate la consistenza e la destinazione comune del muro;
- non siano pregiudicati i diritti degli altri condomini di fare altrettanto;
- non siano compromesse la stabilità, la sicurezza ed il decoro architettonico dell’edificio;
- non arrechi danno alle singole proprietà esclusive.
Per quanto riguarda l’autorizzazione di una canna fumaria in condominio, la giurisprudenza degli anni ‘60 del secolo scorso stabiliva che l’appoggio al muro comune di una canna fumaria di notevoli dimensioni, effettuato da un condomino, doveva essere autorizzato da tutti i condomini, restando ferma la facoltà per il condomino richiedente di far valere il proprio diritto in giudizio una volta rispettate le condizioni suddette e ritenendo quindi il rifiuto dell’assemblea illegittimo.
Infatti, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Venezia in quegli anni, il condomino, al quale una delibera avesse rifiutato il diritto alla messa in opera di una canna fumaria, poteva agire in giudizio per sentir dichiarato il proprio diritto.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha stabilito che l’installazione di una canna fumaria in aderenza, appoggio o con incastro nel muro perimetrale di un edificio, da parte di un condomino è attività lecita rientrante nell’uso della cosa comune, previsto dall’art. 1102 del Codice civile e, come tale, non richiede né interpello né consenso degli altri condomini. La facoltà incontra soltanto i limiti costituiti dai diritti esclusivi altrui (ad esempio distanze dalle vedute, immissioni, etc.) e dal divieto di alterare il decoro architettonico dell’edificio.