Che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria, quando si decide di allestire un cantiere, la sicurezza va sempre messa al primo posto. A un occhio inesperto, molti degli obblighi richiesti in questo campo, possono sembrare quasi superflui oltre che impensati, ma trascurarne anche solo uno può comportare sanzioni penali non indifferenti, oltre a rischi concreti per la salute degli operai che lavorano in cantiere e di coloro che occuperanno l’immobile una volta ultimati i lavori.
Come tutelarsi
Per non correre rischi, si rende quindi necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza, una figura il cui supporto vi sarà garantito affidandovi a noi di Idea Casa Plan.
Il ruolo del coordinatore per la sicurezza
È al coordinatore della sicurezza che si delegano misure in materia di sicurezza sul lavoro e regolarità dei cantieri temporanei e mobili. Il suo supporto è fondamentale nell’evitare che si incorra in sanzioni di natura penale e significative ammende amministrative durante una ristrutturazione. Il coordinatore per la sicurezza funge da intermediario tra committenti e progettisti. La sua, però, è anche una presenza imprescindibile ai fini dell’ottenimenti di eventuali detrazioni fiscali, qualora l’intervento richieda il lavoro congiunto di più ditte. In sua assenza, infatti, potrebbe rendersi necessaria la restituzione totale dell’importo detratto.
Noi di Idea Casa Plan, facendo perno sulla nostra rete di professionisti, gestiremo per voi in tutte le pratiche inerenti sicurezza e coordinamento all’interno dei cantieri edili.
Le competenze del coordinatore per la sicurezza
Al coordinatore per la sicurezza, vengono demandate le seguenti funzioni:
- Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento
- Prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori, facendo riferimento alle apposite norme di buona tecnica
- Verifica, mediante azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione delle disposizioni pertinenti, da parte di imprese esecutrici e lavoratori autonomi
- Segnalazione al committente o al responsabile dei lavori (per mezzo di contestazione scritta agli interessati) di inosservanze alle disposizioni o alle prescrizioni del piano
- Sospensione dei lavori, allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere e/o risoluzione del contratto nel caso delle irregolarità elencate nel punto precedente.